PROVVEDIMENTO URGENTE, AI SENSI DELL’ART. 54, COMMA 4, DEL D.LGS 267/2000, PER LA TUTELA DELLA SICUREZZA URBANA E L’INCOLUMITA’ PUBBLICA IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI DELLA NOTTE DI SAN SILVESTRO E PER IL CAPODANNO 2018.
IL SINDACO
Preso atto che in occasione del Capodanno 2017 nel piazzale antistante il Castello Scaligero è organizzato uno spettacolo musicale con successivo spettacolo pirotecnico;
Considerato che tale manifestazione comporterà un considerevole afflusso di persone;
Dato atto che in occasione dei festeggiamenti di fine anno l’utilizzo di bicchieri e bottiglie di vetro crea particolare pericolo per la pubblica incolumità, in quanto spesso tali bicchieri e bottiglie in vetro vengono frantumati a terra, anche accidentalmente, e non è possibile provvedere all’immediata rimozione dei cocci di vetro da parte degli operatori del servizio di nettezza urbana, così che tali cocci finiscono per costituire delle vere e proprie insidie per la pubblica incolumità;
Ritenuto conseguentemente di vietare agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande limitrofi all’area di svolgimento della festa di fine d’anno, dalle ore 19.00 del 31 dicembre 2017 alle ore 06.00 del l gennaio 2018 la vendita di bevande da asporto in contenitori di vetro, compresi alcolici e super alcolici nonché la somministrazione nei plateatici esterni delle medesime bevande, compresi alcolici e superalcolici, in contenitori di vetro, limitatamente agli orari sotto indicati
Ritenuto altresì di vietare l’assunzione, nella pubblica via, di bevande di qualsiasi genere, compresi alcolici e super alcolici, da contenitori di vetro;
Visto quanto prescritto dalla Commissione comunale Pubblici Spettacoli nella riunione del 30 dicembre 2017, relativa all’evento in oggetto;
Visto l’art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Visto l’art. 57 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773;
Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689;
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Comunicato preventivamente il testo del presente provvedimento al Prefetto della Provincia di Verona, ai sensi dell’art. 54, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
ORDINA
1. dalle ore 19.00 del 31 dicembre 2017 alle ore 06.00 del 1 gennaio 2018 è fatto divieto agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande ubicati nelle aree limitrofe al piazzale antistante il Castello Scaligero di somministrare nonchè di vendere bevande da asporto, compresi gli alcolici e i superalcolici, in contenitori di vetro;
2. dalle ore 19.00 del 31 dicembre 2017 alle ore 06.00 del 1 gennaio 2018 è fatto divieto di assumere, nella pubblica via, bevande di qualsiasi genere, compresi gli alcolici e i superalcolici, in contenitori di vetro.
3. dalle ore 22.00 del 31 dicembre 2017 alle ore 02.00 del 1 gennaio 2018 è fatto divieto di consumare bevande in contenitori in vetro nei plateatici dei pubblici esercizi siti nelle aree limitrofe al piazzale antistante il Castello Scaligero;
4. dalle ore 19.00 del 31 dicembre 2017 alle ore 06.00 del 1 gennaio 2018 è fatto divieto di accedere all’area di svolgimento dei festeggiamenti di fine d’anno nel piazzale antistante il Castello Scaligero recando con sé bottiglie e altri oggetti in vetro;
5. Per la violazione delle disposizioni contenute nella presente ordinanza, si applica, ex articolo 7 bis, commi 1 e 1 – bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00.
6. L’organo accertatore provvederà al sequestro finalizzato alla confisca dei materiali pirotecnici vietati.
7. La Polizia Locale e le Forze di Polizia dello Stato sono incaricati di assicurare il rispetto delle norme previste dalla presente ordinanza.
8. La presente ordinanza ha efficacia nei giorni del 31 dicembre 2017 e 1 gennaio 2018, secondo gli orari indicati al suddetto punto 1) e verrà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Villafranca di Verona e pubblicizzata a mezzo stampa locale;
9. A norma dell’art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque abbia un interesse concreto e attuale potrà presentare ricorso, ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. q) del decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104, al TAR Veneto entro 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

